Violenza verbale domestica e ordini di protezione
Per effetto della Legge 4 aprile 2001 n. 154 è stato inserito nel libro I del codice civile il titolo IX-bis, intitolato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”, composto dagli artt. 342 bis e 342 ter c.c. e, nel titolo II del libro IV del codice di procedura civile, il capo V-bis, intitolato “Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari”.
La riforma affronta, come noto, il tema della violenza domestica, che può estrinsecarsi in varie forme (violenza verbale, fisica e psicologica) poste in essere da un membro della famiglia ai danni di un altro familiare, non solo in caso di coppie coniugate, ma anche in caso di coppie di fatto e di soggetti uniti civilmente.
Il principale presupposto per l’applicabilità dell’ordine di protezione è dato dall’accertamento della condotta di un familiare che sia “gravemente pregiudizievole dell’integrità fisica o morale ovvero della libertà” di altro componente della famiglia, centrando il “focus” normativo sul pregiudizio arrecato ai diritti della persona e non tipizzando analiticamente le condotte punibili.
Pertanto, anche la violenza verbale, se gravemente pregiudizievole dell’integrità morale di un componente del nucleo, giustifica l’adozione di ordini di protezione e l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare.
Si veda l’allegata ordinanza del Tribunale di Rovigo in composizione Collegiale (5) che, in accoglimento del reclamo presentato ex art. 739 c.p.c. in un caso di “violenza verbale domestica” in cui la vittima era patrocinata dall’avvocato Gianluca Ballo, ha riformato il provvedimento reclamato disponendo l’allontanamento dalla casa familiare del soggetto che aveva posto in essere condotte verbali violente.
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