Spese di lite – la salvaguardia delle ragioni del vincitore
Un noto imprenditore – sebbene avesse ottenuto dalla Corte d’Appello di Trieste, con l’assistenza degli avvocati Gianluca Ballo ed Alessandro Luciano, la revoca dell’assegno di divorzio inopinatamente riconosciuto dal giudice di primo grado in favore della sua giovane moglie divorziata – aveva visto integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, dichiaratamente in considerazione della: “natura particolare della decisione”.
In altri termini – pur essendo risultato totalmente vittorioso nel giudizio di appello, per avere la Corte accolto in pieno la sua domanda di revoca dell’assegno divorzile per assenza di requisiti previsti dalla legge per il suo riconoscimento, riformando così la sentenza impugnata – aveva dovuto retribuire integralmente i propri avvocati senza che le spese per l’assistenza legale venissero poste a carico della parte soccombente.
L’imprenditore, con l’assistenza degli avvocati Gianluca Ballo ed Alessandro Luciano, ha presentato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, facendo rilevare che l’autorità giudiziaria può certamente disporre, in linea generale, la compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite, come previsto dall’art. 92, comma 2 °, c.p.c. ma solo in presenza di una situazione di soccombenza reciproca (reiezione, totale o parziale, delle domande di entrambe le parti contendenti), ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di causa dirimenti, con esclusione di ogni compensazione delle spese di natura discrezionale.
Nel caso di specie i difensori evidenziavano come le ragioni del loro cliente fossero state totalmente accolte, con esclusione di ogni ipotesi di reciproca soccombenza, mentre per altro verso la disciplina sull’assegno di divorzio risultava essere stata profondamente rivisitata già a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 18287 del 2018, quindi non poteva affermarsi né un’assoluta novità della questione trattata né di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 febbraio 2024 (allegata al presente articolo ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate), in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Gianluca Ballo ed Alessandro Luciano, annullava quindi la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, che dovrà riesaminare il caso in sede di rinvio attenendosi ai principi di diritto evidenziati, in precedenza illegittimamente disattesi.
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