Sinistro causato da “veicolo fermo” per operazioni di scarico merce

La controversia in commento ha ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni alla persona subiti da un imprenditore che, in occasione di operazioni di scarico di merce sulla pubblica via, era stato colpito violentemente alla spalla sinistra da un blocco di serramenti, caduto accidentalmente da una pedana idraulica/ sponda caricatrice di un autocarro, il cui funzionamento era risultato difettoso.

L’avvocato Gianluca Ballo, difensore dell’attore/ danneggiato, ha intentato causa civile sostenendo che, secondo la migliore giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2008, n. 8305), il veicolo fermo sulla pubblica via per effettuare operazioni di carico (o di scarico) di merce deve considerarsi ad ogni effetto “in circolazione”, con conseguente applicabilità alla fattispecie del disposto di cui art. 2054 c.c.

Tale inquadramento giuridico comporta la conseguenza che, per liberarsi dalla responsabilità per i danni prodotti dall’autocarro in posizione di arresto sulla pubblica via (di cui la pedana idraulica o sponda caricatrice costituisce parte integrante) – mezzo da ritenersi, come sopra detto, tecnicamente “in circolazione” – il conducente avrebbe dovuto fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, mentre il proprietario la prova che l’autocarro, il giorno dell’evento, venne posto in circolazione contro la sua volontà.

L’avvocato Gianluca Ballo, difensore di parte attrice, rilevava infine come il principio di imputazione solidale della responsabilità per il risarcimento dei danni di cui sopra fosse destinato ad operare nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo – ex art. 2054 comma 4 ° c.c. – anche in ipotesi di vizio di costruzione o di difetto di manutenzione del mezzo (e quindi anche della pedana idraulica, che di esso faceva parte).

Risultava inoltre il difetto di copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica dell’autocarro al momento dell’evento, atteso che la cooperativa proprietaria del mezzo aveva pagato il premio assicurativo semestrale (una rata successiva alla prima) la mattina stessa dell’incidente, con conseguente applicazione dell’art. 1901 c.c. (che prevede la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto).

Il Tribunale di Rovigo, accogliendo la prospettazione di parte attrice, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, dichiarava pertanto responsabili il proprietario ed il conducente del mezzo, condannandoli in via solidale al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dall’attore, stimato complessivamente nella somma capitale di circa 42.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria (27).

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