Responsabilità per colpa medica – affidamento del paziente prima e dopo la prestazione
La Suprema Corte, con orientamento consolidato da numerose pronunce, ha evidenziato che la responsabilità per colpa medica della struttura sanitaria si inquadra in ambito contrattuale, con la conseguenza che il paziente danneggiato che abbia provato la fonte del suo credito (ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto), non è altresì onerato di dimostrare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, spettando a quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533; tra le conformi più recenti, ex multis, Cassazione civile, 4 gennaio 2019, n. 98 e Cassazione civile, 11 febbraio 2021, n. 3587).
Più in particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali di responsabilità medica, è stato chiarito come sia onere processuale del creditore/ attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato, mentre incombe sul debitore dimostrare – in alternativa all’esatto adempimento – l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Il concetto di “imprevedibilità” va inteso nel senso oggettivo della “non imputabilità” di cui all’art. 1218 c.c., atteso che la non prevedibilità dell’evento (che si traduce nell’assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell’agente) è giudizio che attiene alla sfera dell’elemento soggettivo dell’illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.
In questo senso rilevano altresì – come possibile fonte di responsabilità per colpa medica – i comportamenti preparatori ad un intervento chirurgico e quelli successivi all’esecuzione dello stesso.
Avuto riguardo agli illustrati principi, si veda l’interessante fattispecie oggetto della sentenza in commento, in cui il paziente – assistito dall’avvocato Gianluca Ballo – faceva valere in giudizio la responsabilità della struttura sanitaria per i gravissimi danni derivati in seguito ad un intervento chirurgico di craniotomia e cranioplastica, sotto il profilo dell’errata pianificazione per sottovalutazione della condizione cutanea critica del paziente e per prolungata colpevole inerzia alla manifestazione dell’evento avverso nella fase post operatoria.
La Corte d’Appello di Venezia/ Sezione Quarta Civile (15), in parziale riforma di una precedente decisione del Tribunale Monocratico di Padova, ritualmente appellata, riconosceva al danneggiato – rappresentato dall’avvocato Gianluca Ballo – un risarcimento del danno non patrimoniale di oltre 85.000,00 euro.
La Corte Veneziana, accogliendo l’appello presentato dall’avvocato Gianluca Ballo, ha riconosciuto la responsabilità per colpa medica ed il diritto dell’appellante al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
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