Responsabilità per Colpa Medica

Lo studio legale dell’avvocato Gianluca Ballo ha affrontato più di duecento contenziosi in tutto il territorio nazionale sul tema della Responsabilità civile per colpa medica, tanto in ambito civile quanto in ambito penale e ti assicura la massima competenza e professionalità nella gestione del tuo caso.

Quasi sempre, per l’elevato tecnicismo della materia, la vittima di un errore medico (o i familiari della vittima di un errore medico) non sono in grado di rendersi conto che esso è avvenuto ed è per questo che è importante affidarsi da subito ad un professionista che sappia gestire con la dovuta competenza ogni fase della vicenda sia prima che, eventualmente, dopo l’instaurazione del contenzioso, civile e/o penale.

LA CARTELLA CLINICA

Fase iniziale: capire se vi sia stato un errore medico

Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano opera con un elevato grado di professionalità e competenza ed è composto da personale efficiente ma, come in ogni attività umana, specialmente così complessa come quella medico-chirurgica, è sempre possibile che si verifichi un errore, un comportamento colposo che può determinare danni, quali una grave sofferenza fisica e/o psichica, un’invalidità temporanea o permanente e purtroppo, in molti casi, anche morte del paziente.

La valutazione dell’operato di un sanitario, soprattutto in casi complessi che vedono coinvolte figure con differenti abilità professionali corrispondenti alle più varie branche di specializzazione medica, non può prescindere dall’attenta analisi della vicenda da parte di un medico legale (coadiuvato da figure professionali corrispondenti a quelle il cui operato deve essere vagliato).

Essenziale pertanto, quale primo passo in un caso di presunta malasanità, è l’attento studio della cartella clinica, che il paziente o i familiari del paziente deceduto possono e debbono subito richiedere alla struttura sanitaria per vagliare la diligenza, la competenza e la perizia di chi ha apprestato attività di assistenza e cura.

Il Codice di Deontologia Medica stabilisce infatti che il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza; egli riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico – terapeutiche a tal fine praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della sua redazione.

Avvocato Gianluca Ballo - Rovigo

La cartella clinica è quindi il documento essenziale di cui si deve poter disporre ai fini della valutazione della condotta dei sanitari, con l’avvertenza che non ogni insuccesso terapeutico od esito infausto di attività medico – chirurgica è frutto di un errore dei sanitari.

Ed anzi è proprio questo il campo in cui proliferano azioni legali in larga parte infondate, proposte magari sull’onda emotiva che spesso consegue ad un esito terapeutico infausto o sulla base di considerazioni tecniche sbagliate, frutto di uno studio superficiale od insufficiente della vicenda: essenziale quindi affidarsi da subito a chi, in base all’esperienza pluriennale ed alla competenza maturata nel corso di numerosissime vertenze legali, sia in grado di distinguere casi in cui realmente possa essere ravvisata una responsabilità per colpa medica da altri in cui essa non sia affatto configurabile.

Affidati pertanto allo studio legale dell’avvocato Gianluca Ballo che, sulla base della comprovata esperienza maturata in questo settore, sarà in grado di garantire l’attenzione necessaria al tuo caso e di consigliarti per il meglio.

Partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili ed all’eventuale incidente probatorio

La problematica di presunta malasanità va affrontata con la necessaria tempestività e decisione, partecipando sin dalle prime battute alle eventuali attività di indagine o, se del caso, sollecitandone l’espletamento.

Spesso può accadere, attesa la possibile rilevanza penale del fatto (il caso classico è quello di sospetto omicidio colposo), che la cartella clinica venga posta sotto sequestro su impulso dei familiari della vittima (per effetto della presentazione di un esposto o di una denuncia) ovvero dell’autorità requirente, che potrebbe disporre accertamenti tecnici non ripetibili (ad esempio un’ autopsia giudiziaria per indagare le cause di morte del paziente): pertanto, in tali casi, sarà possibile visionare la cartella clinica solo in seguito.

In questi casi (ed ancor più in quelli in cui si dia ingresso ad un incidente probatorio, procedimento più complesso assunto nel rispetto delle garanzie di tutte le parti) è essenziale, proprio perché si tratta di dare corso ad accertamenti tecnici non sempre eseguibili in seguito nuovamente od efficacemente, partecipare sin dalle prime battute, con l’ausilio del valido supporto professionale che lo studio dell’avvocato Gianluca Ballo è in grado di offrire, allo svolgimento della procedura, per capire se (ed eventualmente come) si configuri la responsabilità del sanitario.

Indispensabile in tali casi l’immediato supporto, a fianco dell’avvocato, della figura del medico legale (e quello di eventuali ulteriori figure professionali, quali l’anatomopatologo, il tossicologo forense etc.), per procedere alla compiuta analisi del caso in ogni suo peculiare risvolto.

Affidati quindi allo studio dell’avvocato Gianluca Ballo, che collabora da anni con i più qualificati medici specialisti in ogni disciplina e saprà quindi indicarti i professionisti la cui assistenza ed affiancamento risultino indispensabili per il corretto inquadramento del caso.

Quando c’è responsabilità e prima del contenzioso

L’azione civile ed il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 della Legge n. 24/2017

La legge ha previsto l’obbligatorietà di procedure di tipo deflattivo, prevedendo che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. ovvero, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28/2010.

L’esperimento di tali procedure è condizione di procedibilità dell’azione civile che, in caso contrario, non potrà essere ritualmente esercitata.

È per questo che anche in questo caso è indispensabile il supporto di un professionista competente in grado di conoscere ogni possibile scenario tecnico per proporre la soluzione giusta in base alle esigenze del cliente rappresentato, senza lasciare spazio ad improvvisazioni di alcun genere.

Lo studio dell’avvocato Gianluca Ballo saprà guidarti in questa fase preliminare, esperendo le procedure stragiudiziali che la legge prevede che, non infrequentemente, consentono di definire in via bonaria la vicenda senza necessariamente introdurre il contenzioso.

Il risarcimento del danno

Il giudizio di responsabilità per colpa medica non è incentrato unicamente sull’accertamento della sussistenza di essa, ma si compone dell’altrettanto fondamentale aspetto di liquidazione del danno subito dalle persone offese o delle parti civili costituite.

È quindi indispensabile che lo studio legale possegga la competenza e le esperienze necessarie per richiedere, esigere ed assicurare alla parte lesa il giusto risarcimento del danno in base ai più moderni criteri di identificazione e liquidazione di ogni pregiudizio causato dall’evento nelle sue numerose e mutevoli declinazioni (il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica o danno biologico; il danno non patrimoniale da sofferenza; il danno da perdita di “chances”; il danno patrimoniale; il danno non patrimoniale da perdita di un prossimo congiunto; il danno da morte; il danno psichico, il danno alla sfera sessuale, etc.).

Lo studio legale dell’avvocato Gianluca Ballo offre quindi assistenza:

  • Nella fase preliminare di valutazione della sussistenza della responsabilità per colpa medica;
  • Nei procedimenti penali di accertamento tecnico non ripetibile;
  • Nei procedimenti penali di svolgimento di incidente probatorio;
  • Nei processi penali per imputazioni colpose di responsabilità medica (lesioni colpose – omicidio colposo);
  • Nei processi penali in cui si sia optato per riti alternativi (quali applicazione di pena su richiesta e abbreviato);

Nei processi civili di risarcimento del danno da responsabilità per colpa medica (a cognizione ordinaria e sommaria), comprese le fasi antecedenti l’introduzione del processo di cognizione, quali la consulenza tecnica preventiva e la procedura di mediazione.

Nella fase di determinazione, computo e liquidazione del risarcimento del danno in ogni sua componente e declinazione:

  • Danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica o danno biologico;
  • Danno non patrimoniale da sofferenza;
  • Danno da perdita di “chances”;
  • Danno patrimoniale;
  • Danno non patrimoniale da perdita di un prossimo congiunto;
  • Danno da morte;
  • Danno psichico;
  • Danno alla sfera sessuale.
Menu