Partecipare agli accertamenti tecnici non ripetibili ed all’eventuale incidente probatorio
La problematica di presunta malasanità va affrontata con la necessaria tempestività e decisione, partecipando sin dalle prime battute alle eventuali attività di indagine o, se del caso, sollecitandone l’espletamento.
Spesso può accadere, attesa la possibile rilevanza penale del fatto (il caso classico è quello di sospetto omicidio colposo), che la cartella clinica venga posta sotto sequestro su impulso dei familiari della vittima (per effetto della presentazione di un esposto o di una denuncia) ovvero dell’autorità requirente, che potrebbe disporre accertamenti tecnici non ripetibili (ad esempio un’ autopsia giudiziaria per indagare le cause di morte del paziente): pertanto, in tali casi, sarà possibile visionare la cartella clinica solo in seguito.
In questi casi (ed ancor più in quelli in cui si dia ingresso ad un incidente probatorio, procedimento più complesso assunto nel rispetto delle garanzie di tutte le parti) è essenziale, proprio perché si tratta di dare corso ad accertamenti tecnici non sempre eseguibili in seguito nuovamente od efficacemente, partecipare sin dalle prime battute, con l’ausilio del valido supporto professionale che lo studio dell’avvocato Gianluca Ballo è in grado di offrire, allo svolgimento della procedura, per capire se (ed eventualmente come) si configuri la responsabilità del sanitario.
Indispensabile in tali casi l’immediato supporto, a fianco dell’avvocato, della figura del medico legale (e quello di eventuali ulteriori figure professionali, quali l’anatomopatologo, il tossicologo forense etc.), per procedere alla compiuta analisi del caso in ogni suo peculiare risvolto.
Affidati quindi allo studio dell’avvocato Gianluca Ballo, che collabora da anni con i più qualificati medici specialisti in ogni disciplina e saprà quindi indicarti i professionisti la cui assistenza ed affiancamento risultino indispensabili per il corretto inquadramento del caso.
Quando c’è responsabilità e prima del contenzioso
L’azione civile ed il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 della Legge n. 24/2017
La legge ha previsto l’obbligatorietà di procedure di tipo deflattivo, prevedendo che chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria sia tenuto preliminarmente a proporre ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. ovvero, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28/2010.
L’esperimento di tali procedure è condizione di procedibilità dell’azione civile che, in caso contrario, non potrà essere ritualmente esercitata.
È per questo che anche in questo caso è indispensabile il supporto di un professionista competente in grado di conoscere ogni possibile scenario tecnico per proporre la soluzione giusta in base alle esigenze del cliente rappresentato, senza lasciare spazio ad improvvisazioni di alcun genere.
Lo studio dell’avvocato Gianluca Ballo saprà guidarti in questa fase preliminare, esperendo le procedure stragiudiziali che la legge prevede che, non infrequentemente, consentono di definire in via bonaria la vicenda senza necessariamente introdurre il contenzioso.
Il risarcimento del danno
Il giudizio di responsabilità per colpa medica non è incentrato unicamente sull’accertamento della sussistenza di essa, ma si compone dell’altrettanto fondamentale aspetto di liquidazione del danno subito dalle persone offese o delle parti civili costituite.
È quindi indispensabile che lo studio legale possegga la competenza e le esperienze necessarie per richiedere, esigere ed assicurare alla parte lesa il giusto risarcimento del danno in base ai più moderni criteri di identificazione e liquidazione di ogni pregiudizio causato dall’evento nelle sue numerose e mutevoli declinazioni (il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica o danno biologico; il danno non patrimoniale da sofferenza; il danno da perdita di “chances”; il danno patrimoniale; il danno non patrimoniale da perdita di un prossimo congiunto; il danno da morte; il danno psichico, il danno alla sfera sessuale, etc.).