Perdita del rapporto parentale: qual è la giusta liquidazione del danno?

Commento dell’ordinanza n. 20292 del 23 giugno 2022 in cui la Suprema Corte riprende la tematica della liquidazione equitativa del danno da “perdita del rapporto parentale” (già affrontata da Cassazione civile, 21 aprile 2021, n. 10579).

Ferma la sua natura onnicomprensiva, suscettibile di liquidazione unitaria, qual è attualmente il valore delle Tabelle Milanesi in riferimento alla liquidazione del danno da “perdita del rapporto parentale”?

La Suprema Corte, nel solco tracciato dalla sentenza n. 26972/2008, pronunciata a Sezioni Unite, ha ribadito la natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale da “perdita del rapporto parentale”, che è quindi suscettibile di una liquidazione unitaria, ma la parte più interessante dell’ordinanza (che ha peraltro ripreso un principio già espresso dalla precedente pronuncia di Cassazione civile, 21 aprile 2021, n. 10579) riguarda la necessità da parte del giudice, nel caso di liquidazione di danno da “perdita del rapporto parentale”, di applicare una tabella equitativa più articolata che, al fine di garantire un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l’uniformità di giudizi a fronte di casi analoghi, operi una liquidazione in base ad un “sistema a punti” (e non in base ad un semplice “range patrimoniale” compreso fra un massimo ed un minimo).

Di qui l’immediato rilievo che la Tabella Milanese, con specifico riferimento alla liquidazione del “danno da perdita parentale”, benché largamente applicata da quasi tutti i Tribunali Italiani, non segue la tecnica del punto variabile cui la Suprema Corte fa riferimento nelle pronunce citate, ma si limita ad individuare un tetto patrimoniale minimo e massimo, fra i quali ricorre peraltro una rilevante differenza.

La Suprema Corte, con la pronunce indicate, ha inteso specificare che, con l’individuazione di un così ampio differenziale, si può dare luogo sì all’identificazione di un perimetro della clausola generale di valutazione equitativa del danno ma non ad una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile, concludendo che meglio garantisce uniformità e prevedibilità una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti (con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione).

In particolare, i requisiti che una tabella equitativa siffatta dovrebbe contenere, secondo la Suprema Corte, sono i seguenti: 1) adozione del criterio “a punto variabile”; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi.

Vedi la sentenza del Tribunale di Bologna (2) che, sulla scorta dei principi sino ad oggi seguiti, in un caso di decesso di un paziente causato da infezione nosocomiale determinata da colpa medica, trattato dall’avvocato Gianluca Ballo, ha liquidato il danno da “perdita del rapporto parentale” con applicazione dell’importo di cui al perimetro minimo/ massimo indicato nella Tabella Milanese.

PDF Perdita del rapporto parentale Sentenza Tribunale civile Bologna

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