Nuova convivenza e obbligo di versamento dell’assegno di divorzio

La Suprema Corte, in merito alla modifica delle condizioni per il mantenimento del diritto di percepire l’assegno divorzile, ha affrontato il tema dell’accrescimento delle disponibilità economiche del percipiente per effetto dell’instaurazione di una stabile relazione sentimentale.

La Corte di Cassazione ha infatti evidenziato come tale circostanza possa determinare una significativa mutazione della situazione economica in riferimento alla quale erano stati adottati i provvedimenti riguardanti il mantenimento: “L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post – matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo” (Cassazione civile, n. 6855/2015 con successiva conforme n. 2466/2016 e precedente conforme n. 17195/2011).

Tale principio si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Europea di Strasburgo, la quale ha evidenziato che costituiscono famiglia anche le relazioni che si dipanano nell’ambito delle unioni non coniugali (Corte EDU, Shalk arido Kopfc. Austria 24 giugno 2010; Corte EDU, G.C. Vallianatos c. Grecia 7 novembre 2013) e dalla Corte Costituzionale, che declina al plurale la stessa nozione di famiglia (cfr. Corte Costituzione, 15 aprile 2010, n. 138).

Si veda in proposito la vicenda definita dalla sentenza d’appello in commento, in cui un marito divorziato onerato dall’obbligo di versamento dell’assegno divorzile, assistito dall’avvocato Gianluca Ballo, ha dapprima proposto ricorso ex art. 9 della Legge n. 898/1970 al Tribunale competente per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, per effetto della revoca dell’onere di versare l’assegno alla ex moglie divorziata, evidenziando come quest’ultima avesse intrapreso, da gran tempo, una relazione sentimentale stabile sfociata in una convivenza con il nuovo compagno.

Di tale circostanza, fermamente negata dalla percipiente l’assegno divorzile, veniva data piena prova con la produzione in giudizio di una relazione investigativa.

Il Tribunale, accogliendo la prospettazione dell’avvocato Gianluca Ballo, ha pertanto revocato l’obbligo del marito divorziato di versare alla ex moglie l’assegno divorzile, con statuizione che è stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, che ha respinto il reclamo proposto dalla controparte, condannata anche alle spese del gravame.

Interessante notare come la Corte Veneziana abbia accolto anche l’appello incidentale formulato dal marito divorziato (19) – rappresentato dall’avvocato Gianluca Ballo – riconoscendo il diritto di quest’ultimo di ripetere dalla ex moglie soccombente anche le spese vive che erano state necessarie per l’espletamento della relazione investigativa.

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