Non c’è invalidità del lodo per violazione del principio del contraddittorio in mancanza di una violazione del mandato arbitrale

Il caso oggetto di commento trae origine dalla presentazione ad una compagnia di assicurazioni di una denuncia di infortunio da parte di un privato, che aveva stipulato una polizza per tali evenienze.

In considerazione dell’insorta divergenza sulla valutazione dei postumi indennizzabili, la controversia veniva devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre medici legali, come prevedeva il contratto stipulato dalle parti.

Il collegio arbitrale, svolta l’attività peritale di competenza, pronunciava quindi un lodo irrituale, concludendo per il riconoscimento in favore dell’assicurato di un’invalidità permanente indennizzabile a termini di contratto.

La compagnia assicuratrice impugnava però il lodo arbitrale avanti al Tribunale di Rovigo per farne dichiarare la nullità, ovvero l’annullamento, per violazione del principio del contraddittorio oltre che dei patti contrattuali.

Lamentava la compagnia che il terzo arbitro aveva disposto un approfondimento diagnostico sull’assicurato senza coinvolgere l’arbitro nominato dall’assicuratrice, che aveva espresso peraltro il proprio dissenso sulla valutazione finale di rilevanza dei postumi, espressa dal collegio; allegava poi che di tale dissenso non si sarebbe fatta menzione nel lodo, con conseguente mancato raggiungimento di una decisione unanime degli arbitri.

Tale circostanza avrebbe dispiegato, in tesi, una violazione del principio del contraddittorio per effetto di violazione del mandato arbitrale.

Uno dei medici che componeva il collegio peritale – difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore, unitamente all’avvocato Alessandro Luciano, dell’omonimo studio legale associato – eccepiva però la regolarità formale e la validità del lodo, in quanto la decisione del collegio medico, a termini di polizza, era subordinata al raggiungimento della maggioranza e non dell’unanimità degli arbitri votanti.

Il Tribunale di Rovigo, aderendo alle tesi difensive dell’avvocato Gianluca Ballo, pronunciava la sentenza allegata (alla quale si rimanda per l’esame delle questioni giuridiche affrontate) con cui rigettava le domande introdotte dalla compagnia e condannava l’assicuratrice alla rifusione delle spese di lite in favore di ciascuno dei convenuti.

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