Nessuna revoca dell’assegno divorzile se il miglioramento economico di chi lo percepisce è antecedente al divorzio
Oggetto di commento è il caso di un marito divorziato che adiva il Tribunale civile di Padova chiedendo la revoca dell’assegno divorzile disposto in favore della ex moglie, avendo allegato che quest’ultima godeva di adeguati mezzi economici (pensione di vecchiaia e diritto di usufrutto su di un immobile).
Concludeva perciò il ricorrente (che aveva asserito anche che le proprie condizioni economiche si erano notevolmente deteriorate nel corso degli anni) che la moglie divorziata era economicamente autosufficiente e che, per solo tale ragione, l’obbligo di versamento dell’assegno divorzile avrebbe dovuto cessare immediatamente.
Si costituiva in giudizio la moglie divorziata, assistita dall’avvocato Gianluca Ballo – cofondatore, unitamente all’avvocato Alessandro Luciano, dell’omonimo studio legale associato – rilevando preliminarmente come la condizione economica del marito divorziato, lungi dall’essere peggiorata, fosse addirittura migliore di prima, avendo egli ereditato, dopo il divorzio, svariate proprietà immobiliari ed essendo percettore di compensi, che erano stati taciuti dal ricorrente, per lo svolgimento del ruolo di procuratore speciale di una società commerciale, che si era aggiudicata diversi appalti di opere e di servizi per alcuni enti pubblici del Veneto.
Non solo: il difensore della resistente evidenziava che tutte le considerazioni avversarie relative ai miglioramenti della condizione patrimoniale della ex moglie, intervenuti dopo l’omologa della separazione personale ma prima della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non potessero essere rilevanti quali giustificati motivi di revisione dell’assegno divorzile, poiché a tal fine occorre considerare le sole vicende del periodo successivo alla pronuncia della sentenza di divorzio.
Il Tribunale di Padova, accogliendo completamente la prospettazione dell’avvocato Gianluca Ballo, pronunciava decreto di rigetto del ricorso, confermava l’obbligo di versamento dell’assegno divorzile e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite (provvedimento allegato ed al quale si rimanda per un esame approfondito delle questioni giuridiche affrontate).
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