Messa alla prova dell’imputato minorenne ed estinzione del reato
Il provvedimento in commento riguarda il caso, che ha avuto una vasta risonanza mediatica, di un imputato – difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore con l’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – tratto a giudizio avanti il Tribunale per i Minorenni di Catania, in concorso con altro soggetto, per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato di cui agli artt. 110, 584, 61 n. 5) c.p.
L’art. 28 del DPR n. 448/1988 prevede che il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo quando, in presenza di alcuni presupposti normativamente previsti, ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della c.d. “messa alla prova”.
L’istituto della “messa alla prova” consiste quindi in una modalità alternativa di definizione del processo penale, prevista anche per i maggiorenni (sebbene a condizioni differenti) mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova a cui accede l’imputato si concluda con esito positivo.
Il processo minorile, in caso di ammissione dell’imputato alla “messa alla prova”, può essere sospeso per un periodo non superiore a tre anni (quando si procede, come accadeva nel caso di specie, per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni) con sospensione del corso della prescrizione.
Potendo essere richiesta nel processo minorile per qualunque tipo di reato, l’avvocato Gianluca Ballo, sussistendone tutti i presupposti, chiedeva la messa alla prova dell’imputato, che veniva successivamente disposta dall’Autorità Giudiziaria (che aveva valutato positivamente l’idoneità del progetto predisposto dal competente Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, avente durata di due anni e sei mesi).
Pertanto, all’udienza celebrata al termine del periodo di sospensione del processo penale al fine della valutazione degli esiti della “messa alla prova”, il GUP del Tribunale per i Minorenni di Catania, avendo l’imputato espletato positivamente gli incombenti di cui al progetto al quale era stato sottoposto, dichiarava l’estinzione del reato a lui ascritto, come da sentenza allegata al presente commento ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate.
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