Limite di velocità ed imprudenza della vittima nell’omicidio stradale

Nel processo penale oggetto del presente commento l’imputato era stato tratto a giudizio per omicidio stradale in quanto – viaggiando ad una velocità superiore a quella consentita nel tratto di strada in cui il sinistro si era verificato, ubicata in centro abitato – aveva colliso con un ciclomotorista, determinandone l’immediato decesso.

L’imputato, scartando ogni rito alternativo, aveva deciso di affrontare il giudizio ordinario sostenendo non potesse essere affermata la sua responsabilità penale, atteso che la manovra del ciclomotorista doveva ritenersi improvvisa ed imprevedibile.

Alcuni dei prossimi congiunti del deceduto si erano costituiti parte civile nel processo penale con il patrocinio dell’avvocato Gianluca Ballo che, nel corso del dibattimento, aveva debitamente evidenziato come il c.d. “principio dell’affidamento”, invocato nella fattispecie dall’imputato trovi, nello specifico campo della circolazione stradale – secondo un orientamento oramai consolidato della Corte di legittimità – un opportuno temperamento nell’opposto principio secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (cfr. Cassazione penale, sez. 4, 27 aprile 2017, n. 25552 e Cassazione penale, sez. 4, 6 dicembre 2017, n. 7664).

Tale prevedibilità, in linea generale, dev’essere valutata non già in astratto ma in concreto e si sostanzia nell’assunto che vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (cfr. Cassazione penale, Sezioni Unite, 24 aprile 2014, n. 38343).

E’ il caso, ad esempio, delle regole c.d. elastiche”, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti: fattispecie in cui è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (cfr. Cassazione penale, Sez. 4, 6 luglio 2007, n. 37606).

Tuttavia se la regola di cautela che si assume violata ha una natura c.d. rigida”, come nel caso in cui sia contravvenuta una disposizione che fissa un limite di velocità, imponendo un comportamento delineato con precisione, il giudizio di prevedibilità ed evitabilità è intrinseco nella struttura stessa della norma e l’agente non ha altra alternativa che adeguarvisi.

Sulla base di tale prospettazione, il Tribunale penale di Siracusa in composizione Monocratica giudicava l’imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di un anno e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed alla sospensione della patente di guida per due mesi, oltre al risarcimento dei danni in favore dei prossimi congiunti del defunto, parti civili costituite – rappresentate e difese dall’avvocato Gianluca Ballo – da liquidarsi nella separata sede civile (29).

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