L’errore e la responsabilità nell’attività medico chirurgica di equipé
In tema di colpa medica la Suprema Corte ritorna sulla valutazione della condotta posta in essere da ciascun sanitario nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica: la complessità dell’intervento non esclude la responsabilità del chirurgo primario di équipe per omessa vigilanza sull’attività del personale ausiliario ed esecutivo.
Il principio espresso da Cassazione penale n. 49774/2019 in tema di accertamento di responsabilità per colpa medica in ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica (c.d. lavoro di équipe) è frutto di disamina diretta, da un lato, a riaffermare il principio espresso dall’art. 27 della Costituzione (per cui la “responsabilità penale è personale” e deve essere quindi accertata con riferimento alla disamina del nesso causale rispetto all’evento verificatosi, secondo un’analisi che tenga necessariamente conto di ciascuna singola condotta e del ruolo di ciascuno dei sanitari) e, dall’altro, al principio espresso dall’art. 32 della Costituzione (avente ad oggetto la salvaguardia del diritto alla salute del paziente, declinato qui nel principio secondo cui, in caso di intervento chirurgico in “equipe”, ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell’attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori evidenti, rilevabili con l’ausilio delle comuni conoscenza scientifiche del professionista medio) applicabile quantomeno a quelle fasi dell’intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore non sono nettamente distinti (mentre in quest’ultimo caso dovrà trovare applicazione il diverso principio dell’affidamento per cui risponde dell’errore o dell’omissione solo il sanitario che abbia in quel momento la direzione dell’intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui).
Cosa succede però se il primario operatore (titolare di una posizione apicale di garanzia, come tale tenuto giuridicamente ad impedire la verificazione di un evento dannoso ai danni del paziente) non intervenga per correggere l’errore di un diverso soggetto che ha materialmente eseguito in modo errato un bendaggio compressivo degli arti del paziente necessario per l’esecuzione di un complicato intervento chirurgico di asportazione di tumore al cervello?
Vedi la sentenza del Tribunale di Rovigo (1), pronunciata in un caso di “crash syndrom” che ha determinato gravissimi danni agli arti inferiori della paziente, trattato dall’avvocato Gianluca Ballo.
PDF – Responsabilità medico chirurgica sentenza Tribunale Rovigo
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