L’AUSL persegue gli interessi tipici delle aziende private e deve considerarsi ente pubblico economico
Il Tribunale civile di Ravenna aveva accolto totalmente la domanda di risarcimento dei danni alla persona promossa da un’anziana donna – rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – che si era infortunata gravemente mentre accedeva alle strutture sanitarie della AUSL per sottoporsi ad un ciclo di cure mediche.
L’AUSL non aveva però adempiuto spontaneamente a quanto disposto in sentenza e, per questa ragione, era stata destinataria della notifica di un atto di precetto contenente l’intimazione al pagamento, in favore della danneggiata, della somma capitale di oltre 88.000,00 euro.
L’Azienda Sanitaria ha quindi proposto opposizione all’atto di precetto, sostenendo essere avvenuta una violazione del rispetto del c.d. “termine dilatorio” previsto dall’art. 14 del D.L. 31.12.1996 n. 669 (convertito in Legge 28.2.1997 n. 30, come successivamente modificato dall’art.147 della Legge 23.12.2000 n. 388 e dall’art. 44, comma 3 °, del D.L. 30.9.2003, n. 269): affermando cioè che, essendo la debitrice una Pubblica Amministrazione, vi fosse l’obbligo per le eredi della creditrice/ danneggiata di attendere il decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima di procedere alla notifica del precetto.
Le eredi della danneggiata/creditrice precettante, costituitesi nel giudizio di opposizione con l’avvocato Gianluca Ballo, rilevavano come l’opposizione fosse infondata: l’AUSL, in quanto ente pubblico economico, non poteva essere assimilata ad una Pubblica Amministrazione ma doveva essere considerata quale azienda con personalità giuridica pubblica e centro di imputazione di autonomia imprenditoriale.
Come tale, perseguendo gli interessi tipici delle aziende private, aveva l’obbligo di onorare i propri debiti senza poter invocare il rispetto del termine dilatorio valevole per le Pubbliche Amministrazioni.
Il Tribunale di Ravenna, accogliendo integralmente la tesi difensiva prospettata dall’avvocato Gianluca Ballo, pronunciava l’allegata sentenza (alla quale si rimanda per l’esame più approfondito delle questioni qui trattate) con cui rigettava l’opposizione a precetto proposta dall’AUSL e la condannava al pagamento delle spese legali.
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