Insidia stradale – la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del proprietario della strada

Il conducente di un ciclomotore transitava in corrispondenza del margine destro della carreggiata di una strada statale ove erano in corso lavori di costruzione di un ponte quando, a causa di un profondo dislivello della carreggiata, non visibile e non segnalato, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra riportando severe lesioni personali.

Il danneggiato – assistito e rappresentato dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore congiuntamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – conveniva in giudizio (avanti al Tribunale di Chioggia, allora sezione distaccata di quello di Venezia) l’ente proprietario della strada, rilevando come incombesse sullo stesso l’obbligo di custodia previsto dall’art. 2051 c.c., con conseguente operatività della presunzione di responsabilità in caso di omessa prevenzione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

L’ente proprietario della strada si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la società appaltatrice dei lavori, responsabile – in qualità di custode del cantiere – dell’omessa apposizione di cartelli di segnalazione indicanti l’assoluto divieto di traffico veicolare e pedonale in quell’area.

Pur costituendo valido titolo per la manleva nei rapporti interni fra il proprietario della strada e l’appaltatore, la responsabilità di quest’ultimo non vale però ad escludere quella del primo nei confronti dell’utente della strada danneggiato.

Il Tribunale di Chioggia pronunciava infatti sentenza (allegata al presente commento ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate) di accoglimento integrale delle domande del danneggiato, assistito dall’avvocato Gianluca Ballo, riconoscendo la piena responsabilità dell’ente proprietario della sede stradale e condannando quest’ultimo al risarcimento dei danni patiti dall’attore, determinati in circa 30.000,00 euro oltre al pagamento delle spese di lite.

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