Il dubbio sull’identità del trasportato e problemi di prova
La controversia oggetto del presente commento, introdotta in sede civile per l’ottenimento del risarcimento del danno alla persona subito dall’attore – assistito dall’avvocato Gianluca Ballo – è risultata particolarmente problematica sotto il profilo del raggiungimento della prova in punto “an debeatur”.
Il soggetto danneggiato, che viaggiava in qualità di trasportato regolarmente vincolato dalla cintura di sicurezza sulla vettura di proprietà della madre, condotta da un amico – a seguito di un grave incidente stradale causato dall’autonoma fuoriuscita di strada dell’automezzo, precipitato lungo una scarpata e finito quasi interamente in un fiume – era riuscito ad uscire fortunosamente dall’abitacolo ma, per il successivo affondamento e scivolamento del veicolo nel fango, era rimasto schiacciato dallo stesso ed era stato tratto in salvo successivamente dai Vigili del Fuoco.
In conseguenza delle severe lesioni personali subite, il trasportato aveva perso i sensi e, ricoverato in ospedale, era riuscito a rendere dichiarazioni sulla dinamica dell’evento solo a distanza di alcuni giorni dal fatto.
Nel frattempo il conducente, responsabile del comportamento colposo che aveva determinato la fuoriuscita dell’automezzo dalla carreggiata stradale, aveva reso sommarie informazioni ai Carabinieri intervenuti e – verosimilmente intimorito dalle possibili conseguenze negative conseguenti alla sua imperita condotta di guida – aveva in un primo tempo falsamente dichiarato ai verbalizzanti che alla guida del veicolo si trovava il trasportato, ritrattando poi l’originaria dichiarazione.
Introdotta la causa civile, a fronte delle allegazioni difensive dell’assicurazione – che sosteneva come la prima dichiarazione dell’effettivo conducente (che aveva falsamente dichiarato di essere trasportato) fosse veritiera e che la ritrattazione fosse frutto invece di un disegno teso a realizzare una frode in danno della compagnia – venivano evidenziati dall’avvocato Gianluca Ballo, legale dell’attore, diversi elementi fattuali univoci e logicamente concordanti, tutti deponenti per la circostanza che il danneggiato, il giorno del fatto, fosse effettivamente trasportato sull’autovettura uscita di strada ed in particolare:
Come la relazione di incidente stradale dei Carabinieri riferisse del rinvenimento di un ragazzo in piedi sul ciglio della strada, mentre in prossimità della parte posteriore dell’auto, immersa per circa 2/3 nel fiume, si trovasse un altro ragazzo, intrappolato sotto la vettura.
Come fosse allegata al verbale di intervento dei Carabinieri una foto dello stato di quiete del mezzo, che raffigurava come la portiera del lato guida si trovasse spalancata ed in posizione più alta rispetto a quella del lato passeggero, a suggerire che la fuoriuscita del conducente era stata agevole, mentre la vettura, inclinata proprio sulla fiancata del lato passeggero, potesse gravare (ed eventualmente intrappolare, come effettivamente aveva intrappolato) solamente il corpo di chi fosse riuscito faticosamente a fuoriuscire dalla portiera del lato passeggero, quasi completamente bloccata.
Come altre fotografie raffigurassero i Vigili del Fuoco ed il personale del 118 indaffarati nelle operazioni di recupero del ferito in corrispondenza della fiancata del lato passeggero.
Come dal successivo ricovero ospedaliero del ferito fosse stata repertata e descritta dai sanitari, fra le altre, un’abrasione in corrispondenza della parte bassa del lato sinistro dell’addome dell’attore, causata dalla cintura di sicurezza (trauma compatibile solo con la posizione del trasportato sul sedile anteriore dell’autovettura, che allaccia appunto la cintura alla propria sinistra).
Assunte prove testimoniali ed espletata una ctu multidisciplinare cinematica, il Tribunale di Venezia, con sentenza parziale, accertava che l’attore/ danneggiato era effettivamente terzo trasportato e che l’uscita di strada del veicolo era avvenuta in modo autonomo, senza coinvolgimento di altri veicoli, per colpa e responsabilità esclusiva del conducente, esattamente identificato nell’amico del ferito.
Con successiva rimessione in istruttoria (ed espletamento della ctu medico.legale diretta a valutare il pregiudizio subito dall’attore) è stato quindi determinato il danno patito dal trasportato incolpevole, al cui risarcimento egli aveva diritto in base a quanto disposto dall’art. 141 del D. Lgs. n. 209/2005 ed il Tribunale di Venezia (21), respinte tutte le eccezioni avversarie ha riconosciuto al danneggiato – rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo – un risarcimento del danno non patrimoniale di oltre 39.000,00 euro.
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