Il contratto di locazione commerciale può concludersi verbalmente?

Oggetto del presente commento è il caso riguardante tre comproprietari pro quota di un bene immobile, convenuti avanti il Tribunale di Rovigo da una società in accomandita semplice, in persona della socia accomandataria, che aveva sostenuto di aver concluso con loro un contratto di locazione ad uso commerciale in forma orale e – a fronte di quello che veniva qualificato come un ingiustificato recesso – pretendeva venisse dichiarata giudizialmente la risoluzione del contratto per grave inadempimento e pronunciata la conseguente condanna al risarcimento del danno.

La domanda era basata sulla circostanza che, a seguito di una nutrita serie di colloqui e contatti (che avevano coinvolto anche l’amministratrice della società in accomandita semplice), i comproprietari avevano individuato un diverso conduttore, che aveva formulato una proposta ritenuta maggiormente conveniente, comunicando a tutti gli altri l’interruzione delle trattative.

I convenuti – assistiti e rappresentati dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore congiuntamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – evidenziavano come, pur essendo intercorse trattative fra le parti, non si potesse affermare essere intervenuta alcuna stipula verbale del contratto di locazione, rilevando anche l’infondatezza della domanda avanzata in via subordinata (ed alternativa) dalla società, tendente all’accertamento della presunta violazione del dovere di buona fede precontrattuale con lesione dell’affidamento.

Il Tribunale di Rovigo, accogliendo integralmente le difese dell’avvocato Gianluca Ballo, pronunciava l’allegata sentenza (alla quale si rimanda per l’approfondimento delle questioni giuridiche affrontate), rigettando le domande proposte dalla ricorrente e condannando la stessa al pagamento delle spese processuali.

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