Gradino sdrucciolevole – concorso di differenti titoli di responsabilità

Si è più volte affrontato il tema del criterio di imputazione della responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, contemplato dall’art. 2051 c.c., che – in alcune ipotesi di caratteristiche di intrinseca pericolosità del manufatto (come, ad esempio, nel caso classico dei gradini di una scala) – prevede la responsabilità diretta del custode in caso di sinistro scaturito dallo stesso dinamismo lesivo della cosa custodita, in assenza di adeguata prova di un comportamento anomalo del danneggiato.

Non è infrequente però che a tali elementi – già potenzialmente sufficienti a fondare la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. – si aggiunga, sul piano della violazione del generale principio del “neminem laedere”, con rilevanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c., l’assenza di ogni accorgimento per garantire la sicurezza del manufatto.

E’ il caso, nell’evoluzione dell’esempio più classico sopra citato, dello stato sdrucciolevole dei gradini di una scala, non segnalato né prevenuto con l’adozione di adeguati accorgimenti (quali, ad esempio, le strisce colorate antiscivolo).

Si veda in proposito un interessante caso, seguito dall’avvocato Gianluca Ballo, in cui lo stato di un gradino realizzato in marmo levigato, che consentiva l’accesso ad un esercizio commerciale intensamente frequentato, era stato reso sdrucciolevole dalla pioggia battente e dalla fanghiglia su di esso depositata dall’intenso passaggio di clienti.

Su tale gradino sdrucciolevole una persona (cliente dell’esercizio commerciale, che si accingeva ad entrare nei locali del negozio) era caduta rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni personali (frattura del piatto tibiale e del perone destro).

A fronte dell’azione di risarcimento intentata dal danneggiato, assistito dall’avvocato Gianluca Ballo, la società convenuta aveva dapprima sostenuto che l’infortunio fosse avvenuto con modalità diverse da quelle prospettate, affermando inoltre che, in ogni caso, la fanghiglia sarebbe stata facilmente visibile e quindi  evitabile dall’utente dell’esercizio commerciale usando l’ordinaria diligenza.

L’allora attivo Tribunale di Venezia/ Sezione Distaccata di Chioggia (18), ritenendo pienamente sussistente la responsabilità civile della società convenuta, gerente l’esercizio commerciale, ha respinto tutte le predette eccezioni ed ha riconosciuto al danneggiato – rappresentato dall’avvocato Gianluca Ballo – un risarcimento del danno non patrimoniale di oltre 44.000,00 euro.

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