Emergenza sanitaria 118 e il codice di gravità assegnato per la patologia lamentata
La Centrale Operativa del “118” ha, come noto, un compito particolarmente delicato, consistente nella valutazione delle priorità assistenziali e del rischio evolutivo della patologia lamentata dal paziente, che si estrinseca nell’assegnazione di un “codice di gravità”.
Si richiama a riguardo il contenuto del DPR 27 marzo 1992, recante l’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza; l’art. 2 del citato decreto prevede che il “sistema di emergenza sanitaria” è organizzato dalle Regioni e dalle Province autonome attraverso un “sistema di allarme sanitario” ed un “sistema di accettazione ed emergenza sanitaria”.
Il primo è assicurato dalla centrale operativa a cui è abbinato il numero “118”, verso la quale affluiscono tutte le richieste d’intervento per emergenza sanitaria (cfr. art. 3, DPR citato).
L’art. 4 del citato decreto prevede inoltre che la: “responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile preferibilmente anestesista..”, mentre la:“responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell’ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa”.
È inoltre previsto che la centrale operativa, nell’ambito del sistema di emergenza sanitaria, si coordini con i servizi di pronto soccorso e di guardia medica.
Dall’analisi di queste disposizioni normative si evince che compete al Servizio Sanitario Nazionale (e, per esso, alle Regioni tramite le Aziende USL competenti per territorio), organizzare il servizio di emergenza sanitaria nell’ambito del quale va collocata l’attività della centrale operativa, quest’ultima gestita da un medico ospedaliero che ne assume la responsabilità organizzativa e sanitaria.
Si deve pertanto ritenere che l’attività della centrale operativa sia direttamente riferibile alle AUSL competenti per territorio, preposte all’organizzazione del servizio di emergenza sanitaria, che sono quindi responsabili di eventuali inefficienze (che possono consistere non solo nell’assegnazione di un “codice di gravità” errato ma, più in generale, in altre condotte negligenti, quale ad esempio l’aver inviato l’autoambulanza sprovvista di medico a bordo, malgrado l’assegnazione di un “codice di gravità” corretto) e ciò indipendentemente dal fatto che l’esecuzione delle prestazioni di trasporto e di soccorso siano affidate (con apposita convenzione o con altre modalità) a soggetti terzi, anche esterni al Servizio Sanitario Nazionale.
Si veda un interessante fattispecie in cui il Tribunale di Rovigo (4), in una causa civile patrocinata dallo studio dell’avvocato Gianluca Ballo, ha accertato la responsabilità di un’Azienda Sanitaria per la morte di un paziente in conseguenza del mancato invio di ambulanza con medico abilitato all’uso del defibrillatore, che pure era presente a bordo del mezzo, nonostante la classificazione del caso con assegnazione di “codice rosso”.
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