Durata del matrimonio e assegno di mantenimento
La moglie separata di un facoltoso imprenditore, pur a fronte di un matrimonio di durata particolarmente breve, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Pordenone il riconoscimento di un assegno mensile particolarmente ingente, pari addirittura a 3.000,00 euro, che era stato posto a carico del marito separato; la Corte d’Appello di Trieste, chiamata a decidere l’impugnazione proposta dall’obbligato, aveva confermato la sentenza di primo grado.
L’imprenditore, assistito dagli avvocati Gianluca Ballo ed Alessandro Luciano, si è rivolto quindi alla Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che il dovere reciproco di assistenza morale e materiale fra coniugi separati va declinato, ai sensi dell’art. 156 c.c., tenendo conto anche della durata del matrimonio, in quel caso di soli diciotto mesi.
Gli avvocati Gianluca Ballo ed Alessandro Luciano, fra i motivi di ricorso, rilevavano infatti che, nell’ipotesi di durata temporale particolarmente contenuta del matrimonio, attesa la mancata instaurazione di una vera e propria condivisione di vita, con conseguente assenza di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi, si deve escludere il diritto al mantenimento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 29 maggio 2024 (allegata al presente articolo ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate), in accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Gianluca Ballo ed Alessandro Luciano, annullava la sentenza della Corte d’Appello, che dovrà riesaminare il caso in sede di rinvio attenendosi ai principi di diritto evidenziati, in precedenza illegittimamente disattesi.
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