Domanda di risoluzione del contratto per c.d. “malpractice” odontoiatrica
Nella controversia oggetto del presente commento, introdotta in sede civile, l’attrice – assistita dall’avvocato Gianluca Ballo – ha censurato l’incongrua esecuzione di prestazioni odontoiatriche per inadeguate ed erronee scelte tecniche del prestatore d’opera sanitaria (sia per quanto concerne le modalità di applicazione del manufatto protesico e sia per quanto attiene al controllo dello stesso).
L’attrice, più in particolare, ha chiesto che il Tribunale adito volesse accertare e dichiarare l’inadempimento dell’obbligazione assunta dall’odontoiatra per negligente svolgimento della prestazione sanitaria: inadempimento che – sia per la sua entità che per la sua importanza nell’interesse della paziente (si trattava di riabilitazione odontoiatrica) e sia, infine, per la durata dell’esecuzione della prestazione (protrattasi per un arco di tempo di un anno e mezzo circa) – non avrebbe potuto definirsi di scarsa rilevanza ed avrebbe giustificato la domanda di risoluzione del contratto d’opera.
L’avvocato Gianluca Ballo rilevava preliminarmente, più in generale, come il contraente inadempiente sia obbligato ex art. 1453 c.c. al risarcimento dei danni e come – nel caso di contratto d’opera professionale – i danni cagionati dalla prestazione sanitaria negligente od imperita comprendano anche gli esborsi patrimoniali anticipati dal cliente per gli acconti ed i corrispettivi richiesti dal professionista.
L’avvocato Gianluca Ballo allegava infatti come il risarcimento dovuto, per gli effetti restitutori della risoluzione previsti dall’art. 1458 c.c., si estenda in questi casi anche alla restituzione al cliente di quanto pagato al professionista, atteso che il pagamento diviene privo di causa in ragione della difformità di esecuzione dell’opera professionale rispetto alle regole della materia e nella considerazione dell’inutilità dell’opera (ed, anzi, della sua contrarietà all’interesse del paziente).
A queste condizioni, ove non fosse disposta la restituzione dei pagamenti effettuati dal paziente, nella sfera patrimoniale di quest’ultimo, al termine dell’opera negligente o viziata da insufficiente perizia, risulterebbero definitivamente riversati gli effetti negativi e pregiudizievoli causati dalla cattiva prestazione dell’opera.
Tali effetti determinano invece, più in generale, un danno che deve essere rimosso: se la prestazione professionale si deve giudicare totalmente inadempiuta ed improduttiva di conseguenze positive non è dovuto alcun compenso al professionista e, venuta meno la causa del contratto di opera professionale, il pagamento del compenso integra una componente di danno per il cliente, che deve essere risarcito mediante la restituzione delle somme anticipate, maggiorate quantomeno degli interessi compensativi (per il principio espresso da Cassazione civile, Sez. I, 1 dicembre 2000, n. 15358 per cui: “in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, l’obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo ha natura di debito di valuta, e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito, per l’indisponibilità della somma anticipata – la cui restituzione, peraltro, deve avvenire con le maggiorazioni imputabili a titolo degli interessi compensativi, i quali, tenuto conto della efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, hanno la funzione di compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della somma stessa -, eventuali ulteriori danni, e perciò anche di quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria, e ne chieda il risarcimento”).
Unitamente alla domanda di risoluzione del contratto d’opera intellettuale, era stata logicamente azionata dall’attrice – assistita dall’avvocato Gianluca Ballo – la domanda, svolta ai sensi dell’art. 1218 c.c., di integrale risarcimento del danno patito quale conseguenza dell’illecito contrattuale, in ragione del dedotto inadempimento del medico in riferimento all’assunta obbligazione di prestazione di cure odontoiatriche.
Il Tribunale di Rovigo, accogliendo la prospettazione di parte attrice, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Ballo, dichiarava pertanto la risoluzione del contratto d’opera intellettuale condannando il sanitario convenuto (e la sua compagnia di assicurazioni per la responsabilità professionale) al risarcimento del danno non patrimoniale, stimato nella somma capitale di circa 42.800,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria (25).
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