Dichiarazioni degli informatori al vaglio dibattimentale nel reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica
Un medico odontoiatra veniva rinviato a giudizio avanti il Tribunale penale di Belluno in quanto accusato di aver concorso nel reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 81, comma 2 °, 110 e 348 c.p. – in relazione agli artt. 1 e 2 della Legge n. 409/1985 ed all’art. 11 del RD 31/5/1928 n. 1334 – per avere agevolato e consentito ad un odontotecnico, in sua presenza, di operare manovre nel cavo orale di alcuni pazienti della struttura sanitaria ove svolgeva il ruolo di direttore sanitario.
L’odontoiatra, assistito dall’avvocato Gianluca Ballo – cofondatore con l’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – evidenziava da subito la propria estraneità rispetto alla contestazione confutando fermamente gli unici elementi a sostegno della Pubblica Accusa, rappresentati da alcune contraddittorie dichiarazioni di sommari informatori.
In particolare, a seguito del controesame dei testimoni a carico condotto in dibattimento dalla difesa dell’imputato, emergeva la totale estraneità di quest’ultimo rispetto ai fatti contestati: nessuna condotta di esercizio abusivo della professione, infatti, risultava essere stata perpetrata dal direttore sanitario, la cui presenza presso la struttura era peraltro discontinua e limitata a saltuari accessi settimanali.
Il Tribunale di Belluno, con sentenza del 22 aprile 2024 (allegata al presente commento ed alla quale si rinvia per un esame più approfondito delle questioni trattate), accogliendo completamente le tesi difensive prospettate dall’avvocato Gianluca Ballo, ha assolto con formula piena il medico odontoiatra dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, condannando invece un altro sanitario che operava nella struttura in concorso con l’odontotecnico.
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