Contratto turistico e danno da vacanza rovinata
A seguito dell’introduzione del c.d. Codice del Turismo è stata progressivamente definita la figura del “danno da vacanza rovinata”, che può conseguire all’inadempimento (o all’inesatta esecuzione) delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato dal viaggiatore.
Il danno da vacanza rovinata costituisce uno dei casi di pregiudizio risarcibile previsti dalla legge, anche ai sensi dell’art. 2059 c.c., sempre che – in applicazione dei generali precetti di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto – esso superi una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Nel caso in commento l’attore – rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Padova una nota società operante nel settore del turismo ed un’agenzia di viaggi, affinché fosse accertato l’inadempimento delle convenute rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte in seguito all’acquisto, da parte del viaggiatore, di un costoso pacchetto vacanze, con conseguente richiesta di pronuncia di condanna al risarcimento dei danni subiti.
In particolare, l’attore aveva acquistato per il proprio viaggio di nozze un pacchetto vacanze “all inclusive” che prevedeva un soggiorno esotico di quattordici giorni in un villaggio turistico in Giamaica presso un albergo classificato di categoria quattro stelle, in una camera matrimoniale con vista oceano, dotata di aria condizionata e con arredi in stile ‘‘galeone d’epoca’’ (la struttura era stata scelta dal viaggiatore consultando un catalogo fotografico fornito dal tour operator).
Tuttavia, all’arrivo presso l’hotel prescelto, l’attore riscontrava da subito che la struttura alberghiera era di categoria inferiore rispetto a quanto riportato nel catalogo del tour operator, non essendo inoltre dotata dei servizi e delle caratteristiche previste dal contratto turistico concluso con l’agenzia di viaggi: essa risultava infatti orientata su di un giardino interno (e non sull’oceano) e rivelava un arredamento particolarmente povero e trascurato.
A seguito delle rimostranze formulate al tour operator, il viaggiatore scopriva che la classificazione della struttura alberghiera era stata effettuata non secondo lo standard del territorio nazionale dell’acquirente (Italia) bensì secondo lo standard previsto in loco e, poiché la direzione dell’hotel rifiutava un cambio di sistemazione, il turista era costretto ad effettuare un check-out anticipato ed a trascorrere la vacanza in un altro villaggio per poter terminare il soggiorno.
L’attore, difeso dall’avvocato Gianluca Ballo, provava in giudizio che l’operatore professionale che vende un viaggio ‘‘tutto compreso’’ viene meno ai propri obblighi contrattuali qualora, in fase di negoziazione, non fornisca al turista un’informazione corretta che lo legittimi all’esercizio della facoltà insindacabile di accettare o meno la proposta contrattuale.
In particolare: le immagini e le caratteristiche descritte nel catalogo informativo sono vincolanti per l’operatore, così come il rispetto di un principio di correttezza nelle informazioni circa i criteri di classificazione dello standard di comfort della struttura.
Il Giudice di Pace di Padova, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Gianluca Ballo, condannava le società convenute al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite in favore dell’attore (si rimanda, per un più approfondito esame delle questioni trattate, alla sentenza allegata).
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