Consulenza tecnica d’ufficio integrazione o rinnovo in appello.

La Suprema Corte ha sovente ribadito il principio di diritto secondo cui il giudice di merito non è automaticamente tenuto, anche a fronte di un’esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. Corte Cassazione, 24 settembre 2010, n. 20227).

Il giudice, in linea generale, può disporre il rinnovo della consulenza d’ufficio in quanto si pervenga ad un giudizio di incompletezza ed insufficienza dell’elaborato, sì da non consentire una piena conoscenza dei termini della questione sottoposta all’accertamento del tecnico; mentre un’ulteriore ipotesi di rinnovazione, che usualmente avviene in corso di perizia, può darsi nel caso in cui la consulenza sia affetta da vizi di forma (essenzialmente riconducibili all’inadeguatezza della metodologia utilizzata per la risposta ai quesiti sottoposti, ovvero all’inosservanza del termine entro il quale depositare l’elaborato peritale).

Supponiamo quindi che, in materia di risarcimento di un gravissimo pregiudizio conseguente a fatto illecito, il danno alla persona, già insufficientemente valutato, si aggravi decisamente dopo il deposito della sentenza di primo grado.

Onere dell’appellante sarà quindi, in primo luogo, richiamare puntualmente quelle eventuali specifiche critiche già mosse, sul piano tecnico – scientifico, alla consulenza tecnica espletata dinanzi al giudice di primo grado, evidenziandone gli elementi che consentano al giudice d’appello di apprezzarne i caratteri decisivi e rilevanti.

Inoltre, nel caso in cui la richiesta di rinnovo di consulenza sia basata sull’aggravamento di malattie già denunciate in primo grado, determinato da eventi patologici successivi al deposito della sentenza, il giudice d’appello, pur mantenendo la propria discrezionalità, avrà però l’onere di motivare la decisione di non disporre una nuova consulenza (Cassazione civile, Sezione Lavoro, 13 aprile 2004, n. 7013).

Si veda un interessante pronuncia su questo tema della Corte d’Appello di Bologna (7) che, in una causa civile patrocinata dallo studio dell’avvocato Gianluca Ballo, a fronte di un aggravamento delle patologie già denunciate in primo grado, ha accolto l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio medico legale espletata in primo grado ed ha riconosciuto al danneggiato, in riforma della sentenza appellata, il diritto all’integrazione del risarcimento per il danno patito in misura pari, in linea capitale, a circa 240.000,00 euro.

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