Azione di annullamento del contratto – il termine di prescrizione decorre dal preliminare
Due sorelle hanno agito in giudizio per far accertare la nullità, ovvero per ottenere l’annullamento di un contratto di compravendita immobiliare, avendo conferito procura a vendere a due persone che, solo successivamente, avrebbero scoperto essere state coniugate con le compratrici e che, in tesi, avrebbero esorbitato i limiti del mandato ricevuto, impegnandosi a cancellare un sequestro insistente sul bene ed alienando un compendio più vasto rispetto a quello in disponibilità delle attrici.
Uno dei due procuratori convenuti in giudizio, che avevano agito nell’interesse delle attrici tanto nella conclusione del contratto preliminare che di quello definitivo – assistito e rappresentato dall’avvocato Gianluca Ballo, cofondatore congiuntamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale associato – rilevava preliminarmente come non fosse stato impugnato specificamente il contratto preliminare, mentre il contratto definitivo, rispetto al primo, costituiva un atto dovuto.
Eccepiva inoltre l’avv. Gianluca Ballo che il termine prescrizionale quinquennale dell’azione di annullamento del contratto – previsto dall’art. 1442, 3 ° comma, c.c. – doveva computarsi dalla data della stipula del contratto preliminare (e non da quella di stipula del contratto definitivo) e, come tale, doveva ritenersi interamente decorso.
Il Tribunale di Rovigo, accogliendo la prospettazione difensiva dell’avvocato Gianluca Ballo, dichiarava l’azione di annullamento irrimediabilmente fulminata da prescrizione, respingeva le domande attoree e condannava le attrici al pagamento delle spese di lite, determinate in euro 13.430,00 oltre ad accessori di legge, come risulta motivato nella sentenza allegata (a cui si rimanda per l’approfondimento delle questioni giuridiche affrontate).
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